Art. 15

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 20 ott 2010
Comunicazione di informazioni 1.   Il personale dell’autorità investigativa per la sicurezza incaricata o qualsiasi altra persona chiamata a partecipare o a contribuire all’inchiesta di sicurezza è vincolato dalle norme applicabili in materia di segreto professionale, anche per quanto riguarda l’anonimato delle persone coinvolte in un incidente o inconveniente, secondo la legislazione applicabile. 2.   Fatti salvi gli obblighi di cui agli , l’autorità investigativa per la sicurezza incaricata comunica le informazioni che ritiene rilevanti ai fini della prevenzione di un incidente o di un inconveniente grave alle persone responsabili dell’aeromobile o della costruzione o manutenzione delle apparecchiature dell’aeromobile e alle persone fisiche o giuridiche responsabili dell’esercizio dell’aeromobile o dell’addestramento del personale. 3.   Fatti salvi gli obblighi di cui agli , l’autorità investigativa per la sicurezza incaricata e il rappresentante o i rappresentanti accreditati di cui all’ comunicano all’AESA e alle autorità dell’aviazione civile nazionale le pertinenti informazioni fattuali ottenute nel corso dell’inchiesta di sicurezza, ad eccezione delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, o di quelle che causano un conflitto di interessi. Le informazioni ricevute dall’AESA e dalle autorità dell’aviazione civile nazionale sono protette ai sensi dell’ e degli atti giuridici dell’Unione e della legislazione nazionale applicabili. 4.   L’autorità investigativa per la sicurezza incaricata è autorizzata ad informare le vittime e i loro familiari o le loro associazioni o a rendere pubbliche eventuali informazioni sulle osservazioni dei fatti, sullo svolgersi dell’inchiesta di sicurezza, su eventuali relazioni o conclusioni e/o raccomandazioni di sicurezza preliminari, a condizione che ciò non comprometta gli obiettivi dell’inchiesta di sicurezza e rispetti pienamente la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali. 5.   Prima di divulgare le informazioni di cui al paragrafo 4, l’autorità investigativa per la sicurezza incaricata trasmette tali informazioni alle vittime e ai loro familiari o alle loro associazioni in maniera tale da non compromettere gli obiettivi dell’inchiesta di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:996:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo