Art. 8

Partecipazione dell’AESA e delle autorità nazionali dell’aviazione civile alle inchieste di sicurezza

In vigore dal 20 ott 2010
Partecipazione dell’AESA e delle autorità nazionali dell’aviazione civile alle inchieste di sicurezza 1.   Le autorità investigative per la sicurezza, fatto salvo il requisito dell’assenza di conflitti di interesse, invitano l’AESA e le autorità nazionali dell’aviazione civile degli Stati membri interessati, nell’ambito della loro rispettiva competenza, a nominare un rappresentante a partecipare: a) in qualità di consulente dell’investigatore incaricato, a tutte le inchieste di sicurezza di cui all’, paragrafi 1 e 2, condotte nel territorio di uno Stato membro o nel luogo di cui all’, paragrafo 2, sotto il controllo e a discrezione dell’investigatore incaricato; b) in qualità di consulente designato ai sensi del presente regolamento per assistere uno o più rappresentanti accreditati degli Stati membri in tutte le inchieste di sicurezza condotte in un paese terzo nelle quali un’autorità investigativa per la sicurezza è invitata a designare un rappresentante accreditato conformemente alle norme e alle prassi raccomandate internazionali per le inchieste relative a incidenti e inconvenienti aerei sotto la supervisione del rappresentante accreditato. 2.   I partecipanti di cui al paragrafo 1 sono autorizzati in particolare a: a) visitare il luogo dell’incidente ed esaminare il relitto; b) suggerire gli ambiti sui quali porre domande e ottenere informazioni sulle testimonianze; c) ricevere copie di tutti i documenti pertinenti e ottenere pertinenti informazioni fattuali; d) partecipare alle letture dei supporti registrati, ad eccezione delle registrazioni audio e video della cabina di pilotaggio; e) partecipare alle attività dell’inchiesta fuori dal luogo dell’incidente quali esami di componenti, prove e simulazioni, relazioni tecniche e riunioni sullo stato di avanzamento dell’inchiesta, ad eccezione di quando riguardano l’accertamento delle cause o la formulazione delle raccomandazioni di sicurezza. 3.   L’AESA e le autorità nazionali dell’aviazione civile sostengono l’inchiesta a cui partecipano fornendo le informazioni, i consulenti e le apparecchiature necessarie all’autorità investigativa per la sicurezza incaricata dell’inchiesta.
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Partecipazione dell’AESA e delle autorità nazionali dell’aviazione civile alle inchieste di sicurezza (Art. 8 Regolamento (UE) 2010/996) — Testo vigente | Portale Normativo