Art. 3
In vigore dal 12 ott 2010
1. Gli Stati membri forniscono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2011, 2012 e 2013 rispettivamente entro il 31 agosto 2012, 2013 e 2014.
Oltre a tali risultati, gli Stati membri trasmettono le seguenti informazioni:
a)
i metodi analitici utilizzati e le soglie di notifica raggiunte, in conformità delle linee guida sulle procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi; ove si ricorra allo screening qualitativo i risultati inferiori alla soglia di notifica nell'ambito dello screening sono indicati come non rilevati;
b)
il limite di determinazione applicato nei programmi di controllo nazionali e in quelli dell'Unione;
c)
se consentito dal diritto nazionale, dati dettagliati sulle misure di attuazione adottate;
d)
nel caso siano superati i livelli massimi di residui (LMR), un'esposizione dei motivi che possono aver portato a tale superamento, corredata di tutte le pertinenti osservazioni relative alle opzioni di gestione del rischio.
2. Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati dell'analisi conformemente alla definizione giuridica del residuo. Se del caso, i risultati dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo sono forniti separatamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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