Art. 2
In vigore dal 12 ott 2010
1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto su base casuale.
La procedura di campionamento, compreso il numero delle unità, è conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE.
2. I campioni sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
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