Art. 3
In vigore dal 8 ott 2010
I prodotti indicati nella parte 1 dell’allegato che sono etichettati come additivi per mangimi e premiscele conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 9 ottobre 2013 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte. Lo stesso vale per le materie prime per mangimi o i mangimi composti sulla cui etichettatura questi prodotti figurano come additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 767/2009.
Storico versioni
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