Art. 1
In vigore dal 8 ott 2010
Le sostanze, i microorganismi e i preparati (nel seguito «i prodotti») indicati nell’allegato non sono additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:892:oj#art-1