Art. 1

In vigore dal 8 ott 2010
Le sostanze, i microorganismi e i preparati (nel seguito «i prodotti») indicati nell’allegato non sono additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:892:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo