Art. 16

Gestione del traffico

In vigore dal 22 set 2010
Gestione del traffico 1.   Il comitato di gestione del corridoio merci istituisce procedure di coordinamento della gestione del traffico lungo il corridoio merci. Il comitato di gestione dei corridoi merci collegati istituisce procedure di coordinamento del traffico lungo tali corridoi merci. 2.   I gestori dell’infrastruttura del corridoio merci e il gruppo consultivo di cui all’, paragrafo 7, istituiscono procedure per assicurare il coordinamento ottimale fra l’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria e i terminali.
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