Art. 15

Richiedenti autorizzati

In vigore dal 22 set 2010
Richiedenti autorizzati In deroga all', paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE, i richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie o dai gruppi internazionali di cui fanno parte, quali caricatori, spedizionieri e operatori del trasporto combinato, possono richiedere tracce ferroviarie internazionali prestabilite di cui all', paragrafo 3, e la capacità di riserva di cui all', paragrafo 5. Per utilizzare tale traccia ferroviaria per il trasporto merci lungo il corridoio merci, i richiedenti in questione incaricano un'impresa ferroviaria di stipulare un accordo con il gestore dell'infrastruttura conformemente all', paragrafo 5, della direttiva 91/440/CEE.
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