Art. 8
In vigore dal 17 set 2010
Le prescrizioni contenute nel presente regolamento sono prescrizioni minime. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire ulteriori prescrizioni a livello nazionale, a condizione che ciò non pregiudichi le disposizioni sulla qualità di cui al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:823:oj#art-8