Art. 7
In vigore dal 17 set 2010
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) file di microdati puliti entro 6 mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionali.
Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) la relazione sulla qualità entro 3 mesi dalla trasmissione dei file di microdati.
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