Art. 2
In vigore dal 15 set 2010
Per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di carni fresche destinate al consumo umano per le quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari entro il 30 novembre 2010, conformemente ai modelli BOV e OVI, come disposto dall'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dall', paragrafo 2, del presente regolamento.
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