Art. 1
In vigore dal 15 set 2010
Il regolamento (EU) n. 206/2010 è modificato come segue:
1)
L'articolo 19 è sostituito dalla dicitura seguente:
«Fatta eccezione delle api provenienti dallo Stato delle Hawaii, per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano certificate entro il 30 novembre 2010 a norma delle decisioni 79/542/CEE e 2003/881/CE.»
2)
L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
3)
Nell'allegato IV, parte 1, sezione 1, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Paese/territorio
Codice della parte del paese/territorio
Descrizione della parte del paese/territorio
US – Stati Uniti
US-A
Stato delle Hawaii (6)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2010:810:oj#art-1