Art. 1

In vigore dal 15 set 2010
Il regolamento (EU) n. 206/2010 è modificato come segue: 1) L'articolo 19 è sostituito dalla dicitura seguente: «Fatta eccezione delle api provenienti dallo Stato delle Hawaii, per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano certificate entro il 30 novembre 2010 a norma delle decisioni 79/542/CEE e 2003/881/CE.» 2) L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. 3) Nell'allegato IV, parte 1, sezione 1, la tabella è sostituita dalla seguente: «Paese/territorio Codice della parte del paese/territorio Descrizione della parte del paese/territorio US – Stati Uniti US-A Stato delle Hawaii (6)
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