Art. 2

Prestazione dello Stato di bandiera sulla base dell’audit dell’IMO

In vigore dal 13 set 2010
Prestazione dello Stato di bandiera sulla base dell’audit dell’IMO Il criterio di prestazione di cui all’allegato I, parte I, punto 1, lettera c), punto iii), della direttiva 2009/16/CE imposto perché le navi siano considerate a rischio minore, è considerato rispettato quando la Commissione riceve una conferma scritta dallo Stato di bandiera che è stata completata una relazione finale di audit e, ove pertinente, che è stato presentato un piano di azioni correttive. Anche gli audit svolti prima del 17 giugno 2009 sono presi in considerazione.
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