Art. 1

Classificazione degli Stati di bandiera in base alle percentuali di fermi

In vigore dal 13 set 2010
Classificazione degli Stati di bandiera in base alle percentuali di fermi 1.   Al fine di stabilire le prestazioni dello Stato di bandiera conformemente alla direttiva 2009/16/CE, gli Stati di bandiera sono classificati, sulla base del totale di ispezioni e di fermi in un periodo di tre anni, in tre liste, adottate ai sensi del MOU di Parigi: nera, grigia e bianca. Inoltre, gli Stati di bandiera inclusi nella lista nera sono divisi, in base alla percentuale di fermi, nelle categorie di rischio «molto elevato», «elevato», «medio-elevato» o «medio». La classificazione è aggiornata annualmente. 2.   Per inserire uno Stato di bandiera nella lista nera, grigia o bianca sono necessarie almeno trenta ispezioni di controllo dello Stato di approdo. 3.   Le metodologie e le formule utilizzate per classificare gli Stati di bandiera sono conformi ai criteri dello Stato di bandiera di cui all’allegato.
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