Art. 3
Disposizioni relative all’omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza
In vigore dal 27 lug 2010
Disposizioni relative all’omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza
1. Il costruttore o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione la domanda di omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
2. La domanda è redatta secondo il modello di cui alla scheda informativa dell’allegato I, parte 1.
3. Se i requisiti pertinenti di cui all’allegato II sono soddisfatti, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE e attribuisce il numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini del paragrafo 3, l’autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione CE conformemente al modello di cui all’allegato I, parte 2.
Storico versioni
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