Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 lug 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1)   «tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza»: i veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali: — caratteristiche dei dispositivi di sbrinamento e di disappannamento, — forme e sistemazioni esterne e interne che, all’interno del campo di visibilità anteriore a 180° del conducente, possono influire sulla visibilità, — forma, dimensioni, spessore e caratteristiche del parabrezza e del suo montaggio, — numero massimo di posti a sedere; 2)   «motore»: un motore a combustione alimentato da carburante liquido o gassoso; 3)   «dispositivo di sbrinamento»: il dispositivo destinato a eliminare la brina o il ghiaccio sulla superficie esterna del parabrezza; 4)   «zona sbrinata»: la zona del parabrezza che presenta una superficie esterna asciutta o ricoperta da brina sciolta o parzialmente sciolta, che può essere rimossa mediante il tergicristallo; 5)   «dispositivo di disappannamento»: il dispositivo destinato a eliminare il vapore sulla superficie interna del parabrezza; 6)   «vapore»: lo strato di condensa sulla faccia interna delle superfici vetrate del parabrezza; 7)   «zona disappannata»: la zona del parabrezza, in precedenza coperta da vapore, che presenta una superficie interna asciutta senza gocce o tracce d’acqua; 8)   «zona di visibilità A»: la zona di prova A, definita al paragrafo 2.2 dell’allegato 18 del regolamento UN-ECE n. 43 (4); 9)   «zona di visibilità B»: la zona ridotta di prova B, definita al paragrafo 2.4 dell’allegato 18 del regolamento UN-ECE n. 43, senza esclusione della zona definita al paragrafo 2.4.1. del medesimo allegato; 10)   «angolo di progetto di inclinazione del tronco»: l’angolo tra una retta verticale passante per il punto «R» o punto di riferimento del sedile e l’asse del tronco in una posizione corrispondente alla posizione di progetto dello schienale dichiarata dal costruttore del veicolo; 11)   «punto R» o «punto di riferimento del sedile»: il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere in relazione al sistema di riferimento tridimensionale; 12)   «sistema di riferimento tridimensionale»: il reticolo di riferimento composto da un piano verticale longitudinale X-Z, da un piano orizzontale X-Y e da un piano verticale trasversale Y-Z, secondo quanto previsto dall’allegato II, appendice 2; 13)   «punti di riferimento principali»: i fori, le superfici, i marchi o altri segni di identificazione sulla carrozzeria o sul telaio del veicolo, dei quali il costruttore del veicolo precisa le coordinate X, Y e Z nel reticolo di riferimento tridimensionale; 14)   «interruttore generale del veicolo»: il dispositivo mediante il quale l’elettronica di bordo è attivata passando dallo stato di spegnimento, proprio del veicolo parcheggiato senza conducente a bordo, a quello di normale operatività.
Storico versioni

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