Art. 2

Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009

In vigore dal 26 lug 2010
Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009 All’ del regolamento (CE) n. 754/2009 sono aggiunte le lettere seguenti: «f) il gruppo di navi d’altura battenti bandiera tedesca, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Germania del 26 marzo 2010, integrata dalle lettere del 9 aprile e del 20 maggio 2010, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro nel Mare del Nord, nelle acque UE della zona CIEM IIa e nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm; g) il gruppo di navi battenti bandiera irlandese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda dell’Irlanda del 26 marzo 2010, dedite alla pesca dello scampo nel Mare d’Irlanda nel periodo in cui tali navi operano unicamente con una griglia di selezione del tipo definito nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009; h) il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Francia del 24 marzo 2010, integrata dalle lettere del 25 e 29 marzo, dell’8 aprile e del 20 maggio 2010, dedite alla pesca di specie di acque profonde nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni superiori a 110 mm.».
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