Art. 1

Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010

In vigore dal 26 lug 2010
Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010 Il regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue: 1) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso 1.   Il numero di tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell’allegato IV. 2.   Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell’allegato IV. 3.   Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell’allegato IV. 4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell’allegato IV. 5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell’allegato IV. 6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell’allegato IV.»; 2) l’allegato IA è così modificato: a) la voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente: «Specie : Merlano Merlangius merlangus Zona : IV; acque UE della zona IIa (WHG/2AC4.) Belgio 240  (7) TAC analitico Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Danimarca 1 036  (7) Germania 270  (7) Francia 1 557  (7) Paesi Bassi 599  (7) Svezia 2  (7) Regno Unito 7 490  (7) UE 11 194  (8) Norvegia 640  (9) TAC 12 897 Condizioni speciali: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-) UE 8 203 » b) la voce relativa alla passera di mare nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa, parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, è sostituita dalla seguente: «Specie : Passera di mare Pleuronectes platessa Zona : IV; acque UE della zona IIa, parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4) Belgio 3 671 TAC analitico Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Danimarca 11 931 Germania 3 442 Francia 688 Paesi Bassi 22 946 Regno Unito 16 979 UE 59 657 Norvegia 4 168 TAC 63 825 Condizioni speciali: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-) EU 24 439 » c) la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente: «Specie : Sgombro Scomber scombrus Zona : IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId (MAC/2A34.) Belgio 475 TAC analitico Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Danimarca 12 529  (10) Germania 495 Francia 1 496 Paesi Bassi 1 507 Svezia 4 485  (11)  (12) Regno Unito 1 395 UE 22 382  (11)  (13) Norvegia 103 374  (14) TAC Non pertinente Condizioni speciali: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: IIIa (MAC/*03A.) IIIa and IVbc (MAC/*3A4BC) IVb (MAC/*04B.) IVc (MAC/*04C.) VI, acque internazionali della zona IIa dal 1o gennaio al 31 marzo e nel dicembre 2010 (MAC/*2A6.) Danimarca 4 130 5 360 Francia 490 Paesi Bassi 490 Svezia 390 10 1 697 Regno Unito 490 Norvegia 3 000 » 3) l’allegato Ib è modificato come segue: a) la voce relativa al merluzzo bianco nella zona delle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente: «Specie : Merluzzo bianco Gadus morhua Zona : acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV (COD/N01514) Germania 1 636  (15)  (16) TAC analitico Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Regno Unito 364  (15)  (16) UE 2 500  (15)  (16)  (17) TAC Non pertinente b) la voce relativa al merluzzo bianco nella zona delle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente: «Specie : Merluzzo bianco Gadus morhua Zona : acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.) Germania 2 486 TAC analitico Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96. Grecia 308 Spagna 2 773 Irlanda 308 Francia 2 281 Portogallo 2 773 Regno Unito 9 642 UE 20 571 TAC Non rilevante» 4) l’allegato IC è così modificato: a) la voce relativa al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente: «Specie : Merluzzo bianco Gadus morhua Zona : NAFO 3M (COD/N3M.) Estonia 61  (18)  (19) Germania 247  (18) Lettonia 61  (18)  (19) Lituania 61  (18)  (19) Polonia 209  (18)  (19) Spagna 796  (18) Francia 110  (18) Portogallo 1 070  (18) Regno Unito 521  (18) UE 3 136  (18)  (19) TAC 5 500  (18)  (19) b) la voce relativa allo scorfano nella zona NAFO 3LN è sostituita dalla seguente: «Specie : Scorfano Sebastes spp. Zona : NAFO 3LN (RED/N3LN.) Estonia 173  (20)  (21) Germania 119  (20) Lettonia 173  (20)  (21) Lituania 173  (20)  (21) UE 638  (20)  (21) TAC 3 500  (20)  (21) 5) nell’allegato ID la voce relativa al tonno rosso nella zona Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mediterraneo è sostituita dalla seguente: «Specie : Tonno rosso Thunnus thynnus Zona : Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo (BFT/AE045W) Cipro 70,18  (25) Grecia 130,30 Spagna 2 526,06  (23)  (25) Francia 2 021,93  (23)  (24)  (25) Italia 1 937,50  (25)  (26) Malta 161,34  (25) Portogallo 237,66 Tutti gli Stati membri 2,41  (22) UE 7 087,38  (23)  (24)  (25)  (26) TAC 13 500 6) l’appendice 1 dell’allegato IIA è modificata come segue: a) nella tabella b), le colonne relative a Germania (DE) e Paesi Bassi (NL) sono sostituite dalle seguenti: Attrezzo regolamentato DE NL TR 1 «1 269 111 «371 757 TR 2 516 154 1 080 920 TR 3 3 501 48 508 BT 1 29 271 999 808 BT 2 1 691 253 34 743 212 GN 224 484 438 664 GT 467 0 LL 0 » 0» b) nella tabella c), la colonna relativa all’Irlanda (IE) è sostituita dalla seguente e si aggiunge la seguente colonna per i Paesi Bassi (NL): Attrezzo regolamentato IE NL TR 1 «59 625 «0 TR 2 778 729 0 TR 3 8 433 0 BT 1 0 0 BT 2 514 584 200 000 GN 18 255 0 GT 0 0 LL 0 » 0 » c) nella tabella d), le colonne relative a Germania (DE) e Francia (FR) sono sostituite dalle seguenti: Attrezzo regolamentato DE FR TR 1 «11 151 «2 685 733 TR 2 0 7 415 TR 3 0 0 BT 1 0 7 161 BT 2 0 13 211 GN 35 442 400 503 GT 0 0 LL 0 » 54 917 » 7) l’allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano in acque di paesi terzi Zona di pesca Attività di pesca Numero di autorizzazioni di pesca Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri Numero massimo di navi presenti nello stesso momento Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen Aringa, a nord di 62°00′ N 93  (27) DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21 69 Specie demersali, a nord di 62°00′ N 80  (27) DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14 50 Sgombro 97  (28) DK: 15, DE: 4, FR: 2, IE: 23, NL: 11, SE: 6, UK: 36 70 Specie industriali, a sud di 62°00′ N 480  (27) DK: 450, UK: 30 150 Acque delle isole Færøer Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer 26 BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 13 Attività di pesca diretta del merluzzo bianco e dell’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28′ N e ad est di 6°30′ O 8  (29) 4 Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20′ N e 62°00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. 70 BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 26 Attività di pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30′ N e ad ovest di 9°00′ O, nella zona tra 7°00′ O e 9°00′ O a sud di 60°30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30′ N, 7°00′ O e 60°00′ N, 6°00′ O 70 DE: 8 (30), FR: 12 (30), UK: 0 (30) 20  (31) Attività di pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco 70 22  (31) Attività di pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”. 36 DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5 20 Attività di pesca con palangari 10 UK: 10 36 Sgombro 12 DK: 12 12 Aringa, a nord di 61° N 21 DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5 21 8) l’allegato IV è così modificato: a) la tabella del punto 2 è sostituita dalla seguente: «Spagna 139 Francia 86 Italia 35 Cipro 25 Malta 83 UE 368 » b) sono aggiunti i seguenti punti: «4. Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo Tabella A Numero di navi da pesca Cipro Grecia Italia Francia Spagna Malta Reti a circuizione 1 1 24 19 6 0 Palangari 12 0 30 0 81 83 Lenze a canna 0 0 0 8 61 0 Lenze a mano 0 0 0 29 2 0 Pescherecci da traino 0 0 0 78  (*3) 0 0 Altre navi per la pesca artigianale 0 256  (*2) 0 87 33 0 Tabella B Capacità totale esprezza in stazza lorda Cipro Grecia Italia Francia Spagna Malta Reti a circuizione 51 260  (*4) 4 826 1 608 0 Palangari 409 — 1 196 0 4 416,73 1 365,64 Lenze a canna — — — 243 10 335,58 0 Lenze a mano — — — 1 436 20,96 0 Pescherecci da traino — — — 9 212 0 0 Altre navi per la pesca artigianale — 3 343,21  (*5) — 943 489,83 0 5) Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro Numero di tonnare Spagna 6 Italia 6 Portogallo 1 6) Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo Tabella A Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso Numero di allevamenti Capacità (in tonnellate) Spagna 14 11 852 Italia 15 13 000 Grecia 2 2 100 Cipro 3 3 000 Malta 8 12 300 Tabella B Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) Spagna 5 855 Italia 3 764 Grecia 785 Cipro 2 195 Malta 8 768 »
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