Art. 1
Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010
In vigore dal 26 lug 2010
Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010
Il regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue:
1)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso
1. Il numero di tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell’allegato IV.
2. Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell’allegato IV.
3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell’allegato IV.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell’allegato IV.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell’allegato IV.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell’allegato IV.»;
2)
l’allegato IA è così modificato:
a)
la voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Merlano
Merlangius merlangus
Zona
:
IV; acque UE della zona IIa
(WHG/2AC4.)
Belgio
240 (7)
TAC analitico
Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca
1 036 (7)
Germania
270 (7)
Francia
1 557 (7)
Paesi Bassi
599 (7)
Svezia
2 (7)
Regno Unito
7 490 (7)
UE
11 194 (8)
Norvegia
640 (9)
TAC
12 897
Condizioni speciali:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque norvegesi della zona IV
(WHG/*04N-)
UE
8 203 »
b)
la voce relativa alla passera di mare nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa, parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Passera di mare
Pleuronectes platessa
Zona
:
IV; acque UE della zona IIa, parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat
(PLE/2A3AX4)
Belgio
3 671
TAC analitico
Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca
11 931
Germania
3 442
Francia
688
Paesi Bassi
22 946
Regno Unito
16 979
UE
59 657
Norvegia
4 168
TAC
63 825
Condizioni speciali:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque norvegesi della zona IV
(PLE/*04N-)
EU
24 439 »
c)
la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Sgombro
Scomber scombrus
Zona
:
IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId
(MAC/2A34.)
Belgio
475
TAC analitico
Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca
12 529 (10)
Germania
495
Francia
1 496
Paesi Bassi
1 507
Svezia
4 485 (11)
(12)
Regno Unito
1 395
UE
22 382 (11)
(13)
Norvegia
103 374 (14)
TAC
Non pertinente
Condizioni speciali:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
IIIa
(MAC/*03A.)
IIIa and IVbc
(MAC/*3A4BC)
IVb
(MAC/*04B.)
IVc
(MAC/*04C.)
VI, acque internazionali della zona IIa dal 1o gennaio al 31 marzo e nel dicembre 2010
(MAC/*2A6.)
Danimarca
4 130
5 360
Francia
490
Paesi Bassi
490
Svezia
390
10
1 697
Regno Unito
490
Norvegia
3 000 »
3)
l’allegato Ib è modificato come segue:
a)
la voce relativa al merluzzo bianco nella zona delle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona
:
acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV
(COD/N01514)
Germania
1 636 (15)
(16)
TAC analitico
Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito
364 (15)
(16)
UE
2 500 (15)
(16)
(17)
TAC
Non pertinente
b)
la voce relativa al merluzzo bianco nella zona delle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona
:
acque norvegesi delle zone I e II
(COD/1N2AB.)
Germania
2 486
TAC analitico
Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96.
Grecia
308
Spagna
2 773
Irlanda
308
Francia
2 281
Portogallo
2 773
Regno Unito
9 642
UE
20 571
TAC
Non rilevante»
4)
l’allegato IC è così modificato:
a)
la voce relativa al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona
:
NAFO 3M
(COD/N3M.)
Estonia
61 (18)
(19)
Germania
247 (18)
Lettonia
61 (18)
(19)
Lituania
61 (18)
(19)
Polonia
209 (18)
(19)
Spagna
796 (18)
Francia
110 (18)
Portogallo
1 070 (18)
Regno Unito
521 (18)
UE
3 136 (18)
(19)
TAC
5 500 (18)
(19)
b)
la voce relativa allo scorfano nella zona NAFO 3LN è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Scorfano
Sebastes spp.
Zona
:
NAFO 3LN
(RED/N3LN.)
Estonia
173 (20)
(21)
Germania
119 (20)
Lettonia
173 (20)
(21)
Lituania
173 (20)
(21)
UE
638 (20)
(21)
TAC
3 500 (20)
(21)
5)
nell’allegato ID la voce relativa al tonno rosso nella zona Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mediterraneo è sostituita dalla seguente:
«Specie
:
Tonno rosso
Thunnus thynnus
Zona
:
Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo
(BFT/AE045W)
Cipro
70,18 (25)
Grecia
130,30
Spagna
2 526,06 (23)
(25)
Francia
2 021,93 (23)
(24)
(25)
Italia
1 937,50 (25)
(26)
Malta
161,34 (25)
Portogallo
237,66
Tutti gli Stati membri
2,41 (22)
UE
7 087,38 (23)
(24)
(25)
(26)
TAC
13 500
6)
l’appendice 1 dell’allegato IIA è modificata come segue:
a)
nella tabella b), le colonne relative a Germania (DE) e Paesi Bassi (NL) sono sostituite dalle seguenti:
Attrezzo regolamentato
DE
NL
TR 1
«1 269 111
«371 757
TR 2
516 154
1 080 920
TR 3
3 501
48 508
BT 1
29 271
999 808
BT 2
1 691 253
34 743 212
GN
224 484
438 664
GT
467
0
LL
0 »
0»
b)
nella tabella c), la colonna relativa all’Irlanda (IE) è sostituita dalla seguente e si aggiunge la seguente colonna per i Paesi Bassi (NL):
Attrezzo regolamentato
IE
NL
TR 1
«59 625
«0
TR 2
778 729
0
TR 3
8 433
0
BT 1
0
0
BT 2
514 584
200 000
GN
18 255
0
GT
0
0
LL
0 »
0 »
c)
nella tabella d), le colonne relative a Germania (DE) e Francia (FR) sono sostituite dalle seguenti:
Attrezzo regolamentato
DE
FR
TR 1
«11 151
«2 685 733
TR 2
0
7 415
TR 3
0
0
BT 1
0
7 161
BT 2
0
13 211
GN
35 442
400 503
GT
0
0
LL
0 »
54 917 »
7)
l’allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano in acque di paesi terzi
Zona di pesca
Attività di pesca
Numero di autorizzazioni di pesca
Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen
Aringa, a nord di 62°00′ N
93 (27)
DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21
69
Specie demersali, a nord di 62°00′ N
80 (27)
DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14
50
Sgombro
97 (28)
DK: 15, DE: 4, FR: 2, IE: 23, NL: 11, SE: 6, UK: 36
70
Specie industriali, a sud di 62°00′ N
480 (27)
DK: 450, UK: 30
150
Acque delle isole Færøer
Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer
26
BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18
13
Attività di pesca diretta del merluzzo bianco e dell’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28′ N e ad est di 6°30′ O
8 (29)
4
Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20′ N e 62°00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.
70
BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20
26
Attività di pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30′ N e ad ovest di 9°00′ O, nella zona tra 7°00′ O e 9°00′ O a sud di 60°30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30′ N, 7°00′ O e 60°00′ N, 6°00′ O
70
DE: 8 (30), FR: 12 (30), UK: 0 (30)
20 (31)
Attività di pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco
70
22 (31)
Attività di pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”.
36
DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5
20
Attività di pesca con palangari
10
UK: 10
36
Sgombro
12
DK: 12
12
Aringa, a nord di 61° N
21
DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5
21
8)
l’allegato IV è così modificato:
a)
la tabella del punto 2 è sostituita dalla seguente:
«Spagna
139
Francia
86
Italia
35
Cipro
25
Malta
83
UE
368 »
b)
sono aggiunti i seguenti punti:
«4.
Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Tabella A
Numero di navi da pesca
Cipro
Grecia
Italia
Francia
Spagna
Malta
Reti a circuizione
1
1
24
19
6
0
Palangari
12
0
30
0
81
83
Lenze a canna
0
0
0
8
61
0
Lenze a mano
0
0
0
29
2
0
Pescherecci da traino
0
0
0
78 (*3)
0
0
Altre navi per la pesca artigianale
0
256 (*2)
0
87
33
0
Tabella B
Capacità totale esprezza in stazza lorda
Cipro
Grecia
Italia
Francia
Spagna
Malta
Reti a circuizione
51
260
(*4)
4 826
1 608
0
Palangari
409
—
1 196
0
4 416,73
1 365,64
Lenze a canna
—
—
—
243
10 335,58
0
Lenze a mano
—
—
—
1 436
20,96
0
Pescherecci da traino
—
—
—
9 212
0
0
Altre navi per la pesca artigianale
—
3 343,21 (*5)
—
943
489,83
0
5)
Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro
Numero di tonnare
Spagna
6
Italia
6
Portogallo
1
6)
Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Tabella A
Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso
Numero di allevamenti
Capacità (in tonnellate)
Spagna
14
11 852
Italia
15
13 000
Grecia
2
2 100
Cipro
3
3 000
Malta
8
12 300
Tabella B
Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)
Spagna
5 855
Italia
3 764
Grecia
785
Cipro
2 195
Malta
8 768 »
Storico versioni
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