Art. 4
In vigore dal 13 lug 2010
In linea con quanto precisato nell’atto di adesione del 2005, il contributo previsto può, per determinate misure, coprire fino al 100 % della spesa totale. Occorre profondere il massimo impegno per proseguire, da un lato, la pratica del cofinanziamento stabilita nell’ambito dell’assistenza preadesione e dell’assistenza fornita nel periodo 2007-2009 per l’opera di disattivazione da parte della Bulgaria e, dall’altro, attirare cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.
Storico versioni
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