Art. 6
In vigore dal 13 lug 2010
1. La Commissione ha il diritto di effettuare direttamente, tramite il suo personale oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, una verifica contabile sull’utilizzo dell’aiuto da eseguire. Tali verifiche possono essere effettuate per tutta la durata dell’accordo tra l’Unione e la BERS sulla messa a disposizione di fondi dell’Unione a beneficio del Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy e nei cinque anni successivi alla data di pagamento del saldo. Se del caso, i risultati delle verifiche possono dar luogo a decisioni di recupero da parte della Commissione.
2. Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzato dalla Commissione hanno adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a buon fine le verifiche contabili. Le verifiche riguardano anche lo stadio della procedura di autorizzazione della disattivazione raggiunto.
La Corte dei conti e il Parlamento europeo dispongono degli stessi diritti della Commissione, segnatamente del diritto di accesso.
Inoltre, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro le frodi e altre irregolarità, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può procedere a controlli e verifiche sul posto nell’ambito del programma Kozloduy, ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (6).
3. Nel caso di azioni dell’Unione finanziate nell’ambito del presente regolamento, costituisce «irregolarità», ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (7), qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che, attraverso una spesa indebita, abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da essa gestiti, o ai bilanci gestiti da altre organizzazioni internazionali per conto dell’Unione o della Comunità.
4. Gli accordi conclusi tra l’Unione e la BERS relativi alla messa a disposizione di fondi dell’Unione a beneficio del Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy prevedono adeguate disposizioni dirette a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode, la corruzione e altre irregolarità e a permettere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti di effettuare controlli sul posto.
Storico versioni
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