Art. 9
Principi che regolano l’individuazione, la spiegazione e la presentazione dei rischi
In vigore dal 1 lug 2010
Principi che regolano l’individuazione, la spiegazione e la presentazione dei rischi
L’individuazione e la spiegazione dei rischi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), è coerente con la procedura interna di individuazione, misurazione e monitoraggio del rischio adottata dalla società di gestione dell’OICVM ai sensi della direttiva 2010/43/UE. Qualora una società di gestione gestisca più di un OICVM, i rischi vengono individuati e spiegati in maniera coerente.
Storico versioni
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