Art. 8

Spiegazione dei rischi e dei rendimenti potenziali, compreso l’uso di un indicatore

In vigore dal 1 lug 2010
Spiegazione dei rischi e dei rendimenti potenziali, compreso l’uso di un indicatore 1.   La sezione «Profilo di rischio e di rendimento» del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori contiene un indicatore sintetico, integrato da: a) una spiegazione testuale dell’indicatore e dei suoi principali limiti; b) una spiegazione testuale dei rischi che rivestono importanza significativa per l’OICVM e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico. 2.   L’indicatore sintetico di cui al paragrafo 1 si presenta sotto forma di una serie di categorie su scala numerica. L’OICVM viene assegnato ad una delle categorie. La presentazione dell’indicatore sintetico risponde ai requisiti di cui all’allegato I. 3.   Il calcolo dell’indicatore sintetico di cui al paragrafo 1, nonché di tutte le sue successive revisioni, viene adeguatamente documentato. Le società di gestione conservano traccia di tali calcoli per un periodo non inferiore a cinque anni. Nel caso dei fondi strutturati, questo periodo viene esteso a cinque anni dopo la scadenza. 4.   Nella spiegazione testuale di cui al paragrafo 1, lettera a), figurano le seguenti informazioni: a) una dichiarazione che segnali che i dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICVM; b) una dichiarazione che precisi che la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e che la classificazione dell’OICVM potrebbe cambiare nel tempo; c) una dichiarazione che segnali che l’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi; d) una breve spiegazione che illustri perché l’OICVM è stato classificato in una determinata categoria; e) dettagli circa la natura, la durata e la portata di tutte le garanzie o protezioni sul capitale offerte dall’OICVM, comprese le potenziali conseguenze di un rimborso delle quote effettuato al di fuori del periodo di garanzia o di protezione. 5.   Nella spiegazione testuale di cui al paragrafo 1, lettera b), figurano le seguenti categorie di rischio, laddove significative: a) rischio di credito, nei casi in cui una parte significativa dell’investimento consista in obbligazioni; b) rischio di liquidità, nei casi in cui una parte significativa dell’investimento consista in strumenti finanziari per loro natura sufficientemente liquidi, ma che in alcuni casi possono comunque avere un livello di liquidità relativamente basso, cosa che potrebbe incidere sul livello del rischio di liquidità dell’OICVM nel suo insieme; c) rischio di controparte, nei casi in cui un fondo sia assistito da una garanzia di terzi, o nei casi in cui l’esposizione dei suoi investimenti risulti in gran parte ottenuta attraverso uno o più contratti con una controparte; d) rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività; e) l’impatto delle tecniche finanziarie di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/65/CE, quali ad esempio i contratti finanziari derivati, sul profilo di rischio dell’OICVM, qualora tali tecniche vengano usate per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti.
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