Art. 13

Casi specifici

In vigore dal 1 lug 2010
Casi specifici 1.   Nei casi in cui un nuovo OICVM non possa rispondere ai requisiti di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e all’, paragrafo 1, lettera b), le spese correnti sono stimate sulla base del totale delle spese previste. 2.   Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi: a) per i fondi che applicano una commissione globale fissa, nel qual caso è invece indicata questa cifra; b) per i fondi che fissano un limite o un tetto massimo circa il costo che può essere applicato, nel qual caso è indicata questa cifra, a condizione che la società di gestione si impegni a rispettare la cifra pubblicata e ad assorbire tutte le spese che ne provocherebbero il superamento.
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