Art. 12
Requisiti supplementari
In vigore dal 1 lug 2010
Requisiti supplementari
1. Tutti gli elementi della struttura delle spese vengono presentati quanto più chiaramente possibile, per consentire agli investitori di riflettere sull’impatto delle spese considerate nel loro insieme.
2. Nei casi in cui, secondo le previsioni, il costo delle operazioni di portafoglio avrà, a causa della strategia adottata dall'OICVM, un impatto significativo sul rendimento, la sezione «Obiettivi e politica d’investimento» contiene una dichiarazione che lo indichi, come risulta dall’, paragrafo 2, lettera e).
3. Le commissioni legate al rendimento sono indicate in conformità con l’, paragrafo 2, lettera c). L’importo delle commissioni legate al rendimento applicate nel corso dell’ultimo esercizio dell’OICVM è indicato come valore percentuale.
Storico versioni
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