Art. 2

In vigore dal 29 giu 2010
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il coefficiente correttore applicabile, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto, ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti, è il seguente: — Lettonia 73,3.
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