Art. 1

In vigore dal 29 giu 2010
A decorrere dal 1o gennaio 2010 i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o delle sedi di seguito elencati, sono stabiliti come segue: — Lettonia 79,6, — Lituania 73,4.
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