Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 16 giu 2010
Misure transitorie
In considerazione delle circostanze eccezionali della transizione alle regole di disimpegno introdotte dal presente regolamento, gli stanziamenti che sono stati annullati a seguito dei disimpegni effettuati dalla Commissione per l’esercizio 2007, in attuazione dell’articolo 93, paragrafo 1, e dell’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009 e a norma dell’articolo 11 del regolamento finanziario, sono ricostituiti nella misura necessaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal presente regolamento.
Storico versioni
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