Art. 1
Contenuto
In vigore dal 16 giu 2010
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:
1)
l’articolo 39 è sostituito dal seguente:
«Articolo 39
Contenuto
Nell’ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese comprendenti una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un’azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo totale supera i 50 milioni di EUR (in seguito: “un grande progetto”).»;
2)
l’articolo 40 è così modificato:
a)
al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o le autorità di gestione forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:»,
b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
il calendario per l’attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il cofinanziamento dell’Unione durante il periodo di programmazione 2007–2013;»;
3)
all’articolo 41, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all’articolo 40, della coerenza con le priorità del programma o dei programmi operativi interessati, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche dell’Unione.
2. La Commissione adotta una decisione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o della autorità di gestione, di un grande progetto, purché esso sia presentato conformemente all’articolo 40. Detta decisione riporta l’oggetto fisico, l’importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell’asse prioritario del programma o dei programmi operativi interessati, e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.»;
4)
l’articolo 44 è così modificato:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nell’ambito di un programma operativo, i fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un’operazione comprendente contributi per sostenere:
a)
strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;
b)
fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;
c)
fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.»,
b)
nel secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente:
«Qualora tali operazioni siano organizzate tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui, fondi per lo sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per gli investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, inclusi gli alloggi esistenti, essa è attuata dallo Stato membro o dall’autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:»;
5)
all’articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all’articolo 33, viene effettuata un’analisi sui motivi della revisione, comprese le difficoltà di attuazione, e sull’impatto previsto della revisione, incluso quello sulla strategia del programma operativo. I risultati di tali valutazioni sono trasmessi al Comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.»;
6)
all’articolo 55, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate nei cinque anni successivi al completamento di un’operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.
4. Qualora si accerti che un’operazione ha generato entrate nette non contemplate nei paragrafi 2 e 3, tali entrate nette sono detratte dall’autorità di certificazione al più tardi al momento della presentazione dei documenti per il programma operativo di cui alla lettera a) dell’articolo 89, paragrafo 1. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.»;
7)
all’articolo 56, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Laddove una nuova categoria di spesa di cui all’allegato II, parte A, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1828/2006 (*1) della Commissione viene aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all’articolo 33, del presente regolamento, le spese comprese in tale categoria sono ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del programma operativo.
(*1) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.)»;"
8)
l’articolo 57 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un’operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest’ultima, entro cinque anni dal completamento dell’operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d’esecuzione dell’operazione o procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico.
Si considera che le azioni rientranti nel campo d’intervento del FSE non abbiano mantenuto il contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell’investimento secondo le norme applicabili in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e se subiscono una modifica sostanziale come risultato della cessazione dell’attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme.
Gli Stati membri possono ridurre il termine stabilito nel primo comma a tre anni nei casi che riguardano il mantenimento di investimenti da parte di piccole e medie imprese.»,
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ad alcuna operazione che subisca una modifica sostanziale in conseguenza della cessazione dell’attività produttiva dovuta a fallimento.»;
9)
all’articolo 67, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
quantificazione degli indicatori finanziari di cui all’articolo 66, paragrafo 2, che esprimono l’esecuzione finanziaria cumulata del programma operativo, specificando per ciascun asse prioritario quanto segue:
i)
l’importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente,
ii)
il rapporto tra l’importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il finanziamento totale del programma compreso il finanziamento dell’Unione e la controparte nazionale.
Se del caso, l’esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell’ambito di ciascun programma operativo;»;
10)
l’articolo 78 è così modificato:
a)
al paragrafo 2:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri;»,
ii)
è aggiunto il seguente comma:
«Qualunque strumento fornito come garanzia da un ente pubblico o dallo stesso Stato membro è considerato come equivalente a una garanzia menzionata alla lettera a), primo comma.»;
b)
al paragrafo 6:
i)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
dei costi di gestione o delle commissioni ammissibili; e»,
ii)
è aggiunta la lettera seguente:
«e)
qualunque prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti.»;
c)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all’articolo 44 sono utilizzati per finanziare:
a)
progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano;
b)
strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese;
c)
nel caso di fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.
Le risorse restituite all’operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all’articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.»;
11)
l’articolo 82, paragrafo 1, è così modificato:
a)
al secondo comma è aggiunta la lettera seguente:
«f)
per gli Stati membri che hanno beneficiato di prestiti nel 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (*2), o per gli Stati membri che hanno registrato una diminuzione del PIL di oltre il 10 % in termini reali nel 2009 rispetto al 2008: nel 2010, 2 % del contributo del Fondo di coesione e 4 % del contributo del FSE al programma operativo.
(*2)
GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.»,"
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al secondo comma, lettera f), i dati relativi al PIL sono basati sulle statistiche comunitarie pubblicate nel novembre 2009 (*3).
(*3) European Economic Forecast, autunno 2009 (European Economy n. 10, 2009. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo)»;"
12)
all’articolo 88, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, nei casi in cui, in operazioni che sono soggette a una dichiarazione di chiusura parziale, lo Stato membro individui irregolarità, si applica l’articolo 98, paragrafi 2 e 3. La dichiarazione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo viene adeguata di conseguenza.»;
13)
l’articolo 93 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione procede al disimpegno automatico dell’importo calcolato in conformità del secondo comma connesso ad un programma operativo che non è stato utilizzato per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per il quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell’articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio nell’ambito del programma, salvo l’eccezione di cui al paragrafo 2.
Ai fini del disimpegno automatico la Commissione calcola l’importo aggiungendo un sesto dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007 a ciascun impegno di bilancio per gli esercizi dal 2008 al 2013.»,
b)
dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, i termini per il disimpegno automatico non si applicano all’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007.»;
14)
l’articolo 94, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«Articolo 94
Periodo di interruzione per grandi progetti e aiuti di Stato
1. Quando lo Stato membro presenta una domanda per un grande progetto conforme a tutti i requisiti posti dall’articolo 40, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti.
Quando la Commissione adotta una decisione al fine di autorizzare un regime di aiuti, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali regimi di aiuto.
2. Per gli importi annuali di cui al paragrafo 1, la data d’inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all’articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.».
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