Art. 2
In vigore dal 14 giu 2010
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 1242/2009 sulle importazioni di sistemi di scansione dei container, basati su tecnologie neutroniche, sull’uso di raggi X con una sorgente a raggi X da 250 KeV o più, oppure sull’utilizzo di radiazioni gamma, attualmente classificati nei codici NC ex 9022 19 00 , ex 9022 29 00 , ex 9027 80 17 e ex 9030 10 00 (codici TARIC 9022 19 00 10, 9022 29 00 10, 9027 80 17 10 e 9030 10 00 91), nonché sui veicoli a motore dotati di tali sistemi e attualmente classificati nel codice NC ex 8705 90 90 (codice TARIC 8705 90 90 10), originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva sino a concorrenza dell’aliquota del dazio definitivo istituito a norma dell’. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.
Storico versioni
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