Art. 1

In vigore dal 14 giu 2010
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sui sistemi di scansione dei container, basati su tecnologie neutroniche, sull’uso di raggi X con una sorgente a raggi X da 250 KeV o più, oppure sull’utilizzo di radiazioni gamma, attualmente classificati nei codici NC ex 9022 19 00 , ex 9022 29 00 , ex 9027 80 17 ed ex 9030 10 00 (codici TARIC 9022 19 00 10, 9022 29 00 10, 9027 80 17 10 e 9030 10 00 91), nonché sui veicoli a motore dotati di tali sistemi e attualmente classificati nel codice NC ex 8705 90 90 (codice TARIC 8705 90 90 10), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 34 %. 3.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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