Art. 2
In vigore dal 26 mag 2010
In deroga al regolamento (CE) n. 767/2009, articolo 33, secondo comma, i mangimi destinati agli animali da compagnia ed etichettati nel rispetto della direttiva 79/373/CEE e della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (6), articolo 16 possono essere immessi sul mercato fino al 31 agosto 2011. Dopo tale data, possono restare sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:454:oj#art-2