Art. 1

In vigore dal 26 mag 2010
In deroga al regolamento (CE) n. 767/2009, articolo 33, secondo comma e ferme restando le direttive del Consiglio 79/737/CEE (2), 82/741/CEE (3), 93/74/CEE (4) e 96/25/CE (5), i mangimi etichettati nel rispetto del regolamento (CE) n. 767/2009 possono essere immessi sul mercato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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