Art. 2
In vigore dal 25 mag 2010
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente.
2. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: N-105 04/17
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIO/BELGIË
Fax +32 22956505
3. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante una decisione l’esenzione delle importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal presente regolamento dal dazio esteso di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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