Art. 1

In vigore dal 25 mag 2010
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00 , originario della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente: Società Aliquota del dazio Codice addizionale TARIC Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi 16,3  % A971 Tutte le altre società 19  % A999 3.   L’estensione del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (cioè 19,0 %) alle importazioni del prodotto descritto al paragrafo 1 e spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario di tale paese, è mantenuta (codice TARIC 2804 69 00 10). 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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