Art. 1
In vigore dal 25 mag 2010
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00 , originario della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:
Società
Aliquota del dazio
Codice addizionale TARIC
Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi
16,3 %
A971
Tutte le altre società
19 %
A999
3. L’estensione del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (cioè 19,0 %) alle importazioni del prodotto descritto al paragrafo 1 e spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario di tale paese, è mantenuta (codice TARIC 2804 69 00 10).
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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