Art. 2
In vigore dal 20 mag 2010
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti da 1 a 13 e da 15 a 29 dell’ si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011. Tuttavia, se un’operazione di esportazione è avviata prima del 1o gennaio 2011 con un documento amministrativo di accompagnamento in conformità all’articolo 793 quater, paragrafo 1, l’ufficio doganale di uscita applica in tale data o successivamente le misure previste all’articolo 793 quater.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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