Art. 1

In vigore dal 20 mag 2010
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il seguente paragrafo 18: «18. dichiarazione sommaria di uscita: la dichiarazione sommaria di cui all’articolo 182 quater del codice che deve essere presentata per le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità, salvo diversa disposizione del presente regolamento.»; 2) l’articolo 181 quater è così modificato: a) il testo della lettera e) è sostituito dal seguente: «e) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale effettuata con altro atto in conformità agli articoli 230, 232 e 233, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (*1) e per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne; (*1)   GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.»;" b) il testo della lettera g) è sostituito dal seguente: «g) le merci per le quali è ammessa la dichiarazione doganale verbale, ai sensi degli articoli 225, 227 e 229, paragrafo 1, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;»; c) il testo della lettera m) è sostituito dal seguente: «m) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale della Comunità direttamente da piattaforme di perforazione o di produzione o turbine eoliche gestite da un soggetto stabilito nel territorio doganale della Comunità: i) merci che sono state incorporate in tali piattaforme o turbine ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione; ii) merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme o turbine; iii) altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme o turbine; e iv) rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme o turbine;»; d) è aggiunta la seguente lettera o): «o) merci introdotte a partire da territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità, ma in cui la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*2) o la direttiva 2008/118/CE del Consiglio (*3) non si applicano, e merci introdotte nel territorio doganale comunitario a partire dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano. (*2)   GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1." (*3)   GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.»;" 3) all’articolo 184 quinquies, paragrafo 3, le parole «dell’articolo 181 quater, lettere da c) a i) e da l) a n)» è sostituita da «dell’articolo 181 quater, lettere da c) a i) e da l) a o)»; 4) all’articolo 189 è aggiunto il seguente paragrafo: «Tuttavia non sono presentate alla dogana le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità che sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione, per permettere di scaricare o caricare altre merci.»; 5) all’articolo 253 bis è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia, quando i sistemi informatici delle autorità doganali o degli operatori economici non sono operativi per la presentazione o il ricevimento delle dichiarazioni doganali semplificate o delle notificazioni di domiciliazione mediante procedure informatiche, le autorità doganali possono accettare dichiarazioni e notifiche sotto altre forme da esse stabilite, a condizione che venga effettuata un’efficace analisi dei rischi.»; 6) all’articolo 261, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater.»; 7) all’articolo 264, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorizzazione a usare la procedura di domiciliazione viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater.»; 8) all’articolo 269, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater e 270.»; 9) all’articolo 272, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorizzazione a usare la procedura di domiciliazione viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 2 e agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater e 274.»; 10) il testo dell’articolo 279 è sostituito dal seguente: «Articolo 279 Le formalità per l’esportazione di cui agli articoli da 786 a 796 sexies possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.»; 11) all’articolo 282, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa alle condizioni e secondo le modalità previste agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater, all’articolo 261, paragrafo 2 e, in quanto compatibile, all’articolo 262.»; 12) il testo dell’articolo 283 è sostituito dal seguente: «Articolo 283 L’autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa alle condizioni e secondo le modalità previste agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater a qualsiasi persona, in appresso denominata “esportatore autorizzato”, che desideri effettuare le formalità d’esportazione nei suoi locali o in altri luoghi designati o autorizzati dall’autorità doganale.»; 13) l’articolo 284 è soppresso; 14) all’articolo 285 bis è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   Nei casi in cui si applicano gli articoli 592 bis o 592 quinquies, le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico a registrare immediatamente ciascuna operazione di esportazione nelle sue scritture e a comunicare tali operazioni all’ufficio doganale che l’ha autorizzato in una dichiarazione complementare da inviare con cadenza periodica entro un mese dalla data di uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Tale autorizzazione è concessa a condizione che: a) l’operatore economico utilizzi l’autorizzazione soltanto per le merci che non sono soggette a misure di divieto o restrizione; b) l’operatore economico fornisca all’ufficio doganale di esportazione tutte le informazioni che questo ritiene necessarie per poter eseguire i controlli delle merci; c) quando l’ufficio doganale di esportazione è diverso dall’ufficio doganale di uscita, le autorità doganali abbiano autorizzato l’utilizzazione di tale disposizione e le informazioni di cui alla lettera b), siano messe a disposizione anche dell’ufficio doganale di uscita. Qualora venga utilizzata la disposizione di cui al primo comma, la registrazione delle merci nelle scritture è considerata come svincolo per l’esportazione e l’uscita.»; 15) l’articolo 592 bis è così modificato: a) il testo della lettera e) è sostituito dal seguente: «e) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale effettuata con altro atto in conformità agli articoli 231, 232, paragrafo 2, e 233, fatta eccezione, se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;»; b) il testo della lettera g) è sostituito dal seguente: «g) le merci per le quali è ammessa la dichiarazione verbale, ai sensi degli articoli 226, 227 e 229, paragrafo 2, fatta eccezione, se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;»; c) il testo della lettera l) è sostituito dal seguente: «l) le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale della Comunità direttamente su piattaforme di perforazione o di produzione o turbine eoliche gestite da un soggetto stabilito nel territorio doganale della Comunità: i) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di tali piattaforme o turbine; ii) merci da installare su tali piattaforme o turbine o da utilizzare per il loro equipaggiamento; iii) articoli da utilizzare o consumare su tali piattaforme o turbine;»; d) sono aggiunte le seguenti lettere da n) a p): «n) le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali; o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo; p) le merci destinate a territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano la direttiva 2006/112/CE o la direttiva 2008/118/CE e le merci spedite da detti territori verso un’altra destinazione nel territorio doganale della Comunità nonché le merci spedite dal territorio doganale della Comunità verso l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.»; 16) l’articolo 592 ter è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa; b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se la dichiarazione doganale non è presentata mediante tecniche elettroniche, il termine fissato al paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv), e al paragrafo 1, lettere b), c) e d), è almeno di quattro ore.»; 17) all’articolo 592 octies le parole «dell’articolo 592 bis, lettere da c) a m),» è sostituito da «dell’articolo 592 bis, lettere da c) a p),»; 18) al titolo IV, capo 2, è inserito il seguente articolo 786: «Articolo 786 1.   Quando le merci comunitarie devono essere trasportate verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità si utilizza la procedura di esportazione, ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 1, del codice. 2.   Le formalità concernenti la dichiarazione di esportazione previste nel presente capitolo sono inoltre utilizzate nei casi in cui: a) le merci comunitarie circolano verso e a partire da territori appartenenti al territorio doganale della Comunità in cui la direttiva 2006/112/CE o la direttiva 2008/118/CE non si applicano; b) le merci comunitarie sono destinate all’approvvigionamento esente da imposta di navi e di aeromobili, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave. Tuttavia, nei casi di cui alle lettere a) e b), non è necessario includere nella dichiarazione di esportazione i dati previsti per la dichiarazione sommaria di uscita all’allegato 30 bis.»; 19) all’articolo 792 bis, paragrafo 2, le parole «all’articolo 793 bis, paragrafo 6,» è sostituito da «all’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b),»; 20) all’articolo 793 è inserito il seguente paragrafo 3: «3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), quando le merci prese in consegna nel quadro di un contratto di trasporto unico arrivano all’ufficio doganale del punto di uscita effettivo dal territorio doganale della Comunità, il trasportatore presenta a tale ufficio, su richiesta dello stesso, uno dei seguenti elementi: a) il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione, se disponibile; o b) una copia del contratto di trasporto unico o della dichiarazione di esportazione per le merci di cui trattasi; o c) il numero di riferimento unico delle spedizioni o il numero di riferimento del documento di trasporto e il numero di colli nonché, se containerizzati, il numero di identificazione del materiale; o d) informazioni concernenti il contratto di trasporto unico o il trasporto delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità contenute nel sistema informatico della persona che prende in consegna le merci o in un altro sistema informatico commerciale.»; 21) all’articolo 793 bis, il paragrafo 6 è soppresso; 22) l’articolo 793 quater è soppresso; 23) all’articolo 796 quater, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Tale notificazione contiene il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione.»; 24) l’articolo 796 quinquies è così modificato: a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo l’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), l’ufficio doganale di uscita verifica che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato e sorveglia l’uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunità. L’ufficio doganale di uscita procede all’eventuale esame delle merci sulla base del messaggio “avviso anticipato di esportazione” ricevuto dall’ufficio doganale di esportazione. Per permettere di effettuare i controlli doganali nel luogo in cui le merci sono scaricate da un mezzo di trasporto, consegnate a un altro detentore delle merci e caricate su un altro mezzo di trasporto che porta le merci fuori dal territorio doganale della Comunità dopo la presentazione all’ufficio doganale di uscita, si applicano le seguenti disposizioni: a) al più tardi in occasione della consegna delle merci, il detentore comunica al successivo detentore delle merci il numero di riferimento unico delle spedizioni o il numero di riferimento del documento di trasporto e il numero di colli o, se containerizzati, il numero di identificazione del materiale nonché, se è stato rilasciato, il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione. Questa segnalazione può avvenire elettronicamente e/o tramite sistemi e processi d’informazione commerciali, portuali o di trasporto oppure, se questi non sono disponibili, in qualsiasi altra forma. Al più tardi in occasione della consegna delle merci, l’operatore cui queste sono consegnate registra la segnalazione fornitagli dal precedente detentore delle merci; b) un trasportatore non può caricare le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità se non ha ricevuto le informazioni di cui alla lettera a); c) il trasportatore notifica l’uscita delle merci all’ufficio doganale di uscita fornendo le informazioni di cui alla lettera a), tranne qualora tali informazioni siano già state messe a disposizione delle autorità doganali tramite gli esistenti sistemi o processi commerciali, portuali o di trasporto. Se possibile tale notificazione è inserita nel manifesto esistente o in altre informazioni da comunicare per il trasporto. Ai fini del secondo comma il “trasportatore” è la persona che fa uscire le merci, o che assume la responsabilità dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Tuttavia, — in caso di trasporto combinato, se il mezzo di trasporto attivo che lascia il territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto che, dopo l’arrivo a destinazione del mezzo di trasporto attivo, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per trasportatore si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circola autonomamente dopo che il mezzo di trasporto che lascia il territorio doganale della Comunità è arrivato a destinazione, — in caso di traffico marittimo o aereo, in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per trasportatore si intende la persona che ha concluso il contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Fatto salvo l’articolo 792 bis, se le merci dichiarate per l’esportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per trasportarle in un luogo situato in detto territorio deve fornire all’ufficio doganale di uscita le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Tali informazioni possono essere fornite in qualsiasi forma.»; 25) all’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente: «e) scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas o alle turbine eoliche»; 26) all’articolo 841, paragrafo 1, le parole «gli articoli da 787 a 796 sexies» è sostituito da «gli articoli 786, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), nonché da 787 a 796 sexies»; 27) l’articolo 841 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 841 bis 1.   In casi diversi da quelli definiti all’articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice, la riesportazione è notificata tramite una dichiarazione sommaria di uscita in conformità agli articoli da 842 bis a 842 sexies, ad eccezione dei casi in cui per tali obblighi è concessa un’esenzione a norma dell’articolo 842 bis, paragrafi 3 o 4. 2.   Se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono riesportate e non è richiesta una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita, la riesportazione è comunicata all’ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci escono dal territorio doganale della Comunità, prima dell’uscita delle merci, secondo le modalità stabilite dalle autorità doganali. La persona di cui al paragrafo 3 è autorizzata, su sua richiesta, a modificare uno o più dati della notificazione. Non è possibile procedere a tali modifiche dopo che le merci indicate nella notificazione hanno lasciato il territorio doganale della Comunità. 3.   La notificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, è effettuata dal trasportatore. Tuttavia, tale notificazione è presentata dal gestore del magazzino di custodia temporanea, o dal gestore di un magazzino di custodia in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte della persona di cui alla seconda frase del presente paragrafo e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L’ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della notificazione. L’articolo 796 quinquies, paragrafo 1, ultimo comma si applica per quanto concerne la definizione di trasportatore. 4.   Se a seguito della notificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, le merci non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità si applica, in quanto compatibile, l’articolo 796 quinquies, paragrafo 4.»; 28) l’articolo 842 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 842 bis 1.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, se l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità non richiede una dichiarazione doganale, all’ufficio doganale di uscita è presentata la dichiarazione sommaria di uscita. 2.   Ai fini del presente capitolo, con “ufficio doganale di uscita” si intende: a) l’ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità; o b) se le merci lasciano il territorio doganale della Comunità per via aerea o via marittima, l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate sulla nave o sull’aeromobile che le porterà a destinazione fuori dal territorio doganale della Comunità. 3.   Non è necessaria una dichiarazione sommaria di uscita quando una dichiarazione di transito elettronica contiene i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita, a condizione che l’ufficio di destinazione sia anche l’ufficio doganale di uscita o che l’ufficio di destinazione sia ubicato al di fuori del territorio doganale della Comunità. 4.   Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi: a) le esenzioni elencate all’articolo 592 bis; b) se le merci sono caricate in un porto o aeroporto nel territorio doganale della Comunità per essere scaricate in un altro porto o aeroporto comunitario, a condizione che all’ufficio doganale di uscita, che ne fa richiesta, sia presentata prova del previsto luogo di scarico sotto forma di un manifesto commerciale, portuale o di trasporto o di una distinta di carico. La stessa disposizione si applica quando la nave o l’aeromobile che trasporta le merci effettua uno scalo in un porto o un aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità e le merci devono rimanere a bordo della nave o dell’aeromobile durante lo scalo nel porto o nell’aeroporto situato al di fuori del territorio doganale della Comunità; c) se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale della Comunità e che le trasporterà al di fuori di tale territorio; d) se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale della Comunità e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale della Comunità; e) se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sorveglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca al di fuori del territorio doganale della Comunità, a condizione che: i) il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo di tempo al fine di affrontare dette circostanze; ii) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; e iii) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi è alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario; f) se all’ufficio doganale di uscita è apportata la prova, tramite il sistema informatico del gestore del magazzino di custodia temporanea, del trasportatore o dell’operatore portuale/aeroportuale oppure tramite un altro sistema informatico commerciale, che le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità sono già state oggetto di una dichiarazione doganale contenente i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita, a condizione che sia stata ammessa dalle autorità doganali. Fatto salvo l’articolo 842 quinquies, paragrafo 2, nei casi indicati alle lettere da a) a f), i controlli doganali tengono conto del carattere particolare della situazione. 5.   La dichiarazione sommaria di uscita, quando è necessaria, è presentata dal trasportatore. Tuttavia, tale dichiarazione è presentata dal gestore del magazzino di custodia temporanea, o dal gestore di un magazzino di custodia in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte della persona di cui alla seconda frase del presente paragrafo e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L’ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della dichiarazione; L’articolo 796 quinquies, paragrafo 1, ultimo comma si applica per quanto concerne la definizione di trasportatore. 6.   Se a seguito della presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita le merci non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità si applica, in quanto compatibile, l’articolo 796 quinquies, paragrafo 4.»; 29) all’articolo 842 quinquies, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando merci esentate dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita, ai sensi dell’articolo 842 bis, paragrafo 4, lasciano il territorio doganale della Comunità, l’eventuale analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della documentazione o di altre informazioni relative alle merci.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:430:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2010/430 — Testo vigente | Portale Normativo