Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 apr 2010
Disposizioni transitorie 1.   Per un periodo transitorio fino al 31 luglio 2010, possono continuare ad essere importate o a transitare nell'Unione le partite di animali di acquacoltura accompagnate da certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parti A e B del regolamento (CE) n. 1251/2008, prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento. 2.   Per un periodo transitorio fino al 31 luglio 2011, possono continuare ad essere importate o a transitare nell'Unione le partite di animali di acquacoltura accompagnate da certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parti A e B del regolamento (CE) n. 1251/2008, prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, a condizione che non siano applicabili le attestazioni di polizia sanitaria riguardanti la viremia primaverile della carpa (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) o l'infezione da Gyrodactylus salaris (GS) di cui alla parte II di tali certificati.
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