Art. 1
Animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE
In vigore dal 15 apr 2010
Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:
1)
all', la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le condizioni di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato di:
i)
animali acquatici ornamentali provenienti da o destinati ad impianti ornamentali chiusi; e
ii)
animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE (*1);
(*1)
GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.»
"
2)
È inserito il seguente articolo 8 bis:
«Articolo 8 bis
Animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE
1. Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V se esse:
a)
sono introdotte negli Stati membri, o parti degli stessi, elencati nella seconda e quarta colonna della tabella di cui:
i)
all'allegato I della decisione 2010/221/UE come indenni dalle malattie di cui alla prima colonna della tabella; oppure
ii)
all'allegato II della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di eradicazione per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;
b)
appartengono alle specie elencate nella parte C dell'allegato II come specie sensibili alle malattie da cui lo Stato membro, o parte dello stesso, è considerato indenne o per le quali lo Stato membro applica un programma di eradicazione conformemente alla decisione 2010/221/UE, come indicato alla lettera a).
2. Le partite di animali di cui al paragrafo 1 devono rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria contenute nel modello di certificato sanitario e le note esplicative conformemente al paragrafo 1.
3. Qualora partite di pesci di qualsiasi specie siano destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, elencato nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenne da Gyrodactylus salaris (GS) e siano provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da Gyrodactylus salaris di cui alla parte C dell'allegato II, si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.»
3)
L'articolo 18 è soppresso.
4)
Gli allegati II, IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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