Art. 1

Animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

In vigore dal 15 apr 2010
Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato: 1) all', la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le condizioni di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato di: i) animali acquatici ornamentali provenienti da o destinati ad impianti ornamentali chiusi; e ii) animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE (*1); (*1)   GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.» " 2) È inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis Animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE 1.   Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V se esse: a) sono introdotte negli Stati membri, o parti degli stessi, elencati nella seconda e quarta colonna della tabella di cui: i) all'allegato I della decisione 2010/221/UE come indenni dalle malattie di cui alla prima colonna della tabella; oppure ii) all'allegato II della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di eradicazione per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella; b) appartengono alle specie elencate nella parte C dell'allegato II come specie sensibili alle malattie da cui lo Stato membro, o parte dello stesso, è considerato indenne o per le quali lo Stato membro applica un programma di eradicazione conformemente alla decisione 2010/221/UE, come indicato alla lettera a). 2.   Le partite di animali di cui al paragrafo 1 devono rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria contenute nel modello di certificato sanitario e le note esplicative conformemente al paragrafo 1. 3.   Qualora partite di pesci di qualsiasi specie siano destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, elencato nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenne da Gyrodactylus salaris (GS) e siano provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da Gyrodactylus salaris di cui alla parte C dell'allegato II, si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.» 3) L'articolo 18 è soppresso. 4) Gli allegati II, IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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