Art. 2
In vigore dal 31 mar 2010
All’ del regolamento (CE) n. 438/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In applicazione dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*2), gli animali importati sono soggetti a vigilanza al fine di garantire che non vengano macellati durante un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di immissione in libera pratica.
(*2)
GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.»
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Storico versioni
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