Art. 1

In vigore dal 31 mar 2010
All’ del regolamento (CE) n. 437/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In applicazione dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio (*1), gli animali importati sono soggetti a vigilanza doganale al fine di garantire che vengano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione che devono essere designate dall’importatore entro il mese successivo alla data di immissione in libera pratica degli animali. (*1)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.» "
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