Art. 2
In vigore dal 31 mar 2010
Il regolamento (CE) n. 612/2009 è così modificato:
1)
all'articolo 5, paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Prima di apporre i sigilli l'ufficio doganale di esportazione verifica a vista la corrispondenza dei prodotti con le relative dichiarazioni di esportazione. Il numero di controlli visivi non è inferiore al 10 % del numero di dichiarazioni di esportazione, escluse quelle i cui prodotti sono stati sottoposti a un controllo fisico, o selezionati per lo stesso, a norma dell' del regolamento (CE) n. 1276/2008. L'ufficio doganale annota tale controllo nella casella D dell'esemplare di controllo T5, o del documento equivalente, mediante il codice di controllo definito all', lettera m), del regolamento (CE) n. 1276/2008 e riportato nell'allegato II del presente regolamento.»;
2)
l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:278:oj#art-2