Art. 2

In vigore dal 31 mar 2010
Il regolamento (CE) n. 612/2009 è così modificato: 1) all'articolo 5, paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Prima di apporre i sigilli l'ufficio doganale di esportazione verifica a vista la corrispondenza dei prodotti con le relative dichiarazioni di esportazione. Il numero di controlli visivi non è inferiore al 10 % del numero di dichiarazioni di esportazione, escluse quelle i cui prodotti sono stati sottoposti a un controllo fisico, o selezionati per lo stesso, a norma dell' del regolamento (CE) n. 1276/2008. L'ufficio doganale annota tale controllo nella casella D dell'esemplare di controllo T5, o del documento equivalente, mediante il codice di controllo definito all', lettera m), del regolamento (CE) n. 1276/2008 e riportato nell'allegato II del presente regolamento.»; 2) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
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