Art. 1

Esemplare di controllo T5

In vigore dal 31 mar 2010
Il regolamento (CE) n. 1276/2008 è così modificato: 1) all' è aggiunta la lettera seguente: «m)   “codice di controllo”: l'informazione espressa dalla lettera “A” seguita da quattro cifre generate elettronicamente, a stampa o manoscritta in modo chiaramente leggibile.»; 2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Esemplare di controllo T5 1.   Ai fini dell'articolo 912 quater, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’ufficio doganale di esportazione indica, se del caso, nell’esemplare di controllo T5 o nel documento equivalente che scorta i prodotti, i pertinenti codici di controllo indicati nell'allegato II bis del presente regolamento, attenendosi alle seguenti regole: a) l'ufficio doganale di esportazione annota nella casella D il pertinente codice di controllo elencato nella parte 1 dell'allegato II bis a seconda che: i) sia stato eseguito un controllo fisico sulle restituzioni all'esportazione, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, ii) sia stata eseguita un'analisi a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (*1), iii) si tratti di un'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2298/2001, esentata dai controlli fisici; b) l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5, dopo aver eseguito i controlli sull'integrità dei sigilli di cui all'articolo 7 del presente regolamento, annota nella casella J il pertinente codice di controllo elencato nella parte 2 dell'allegato II bis, a seconda che: i) i sigilli siano conformi, oppure l'assenza di sigilli sia giustificata, a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (*2), ii) il sigillo sia assente o sia stato manomesso; c) l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5 annota nella casella J il pertinente codice di controllo elencato nella parte 3 dell'allegato II bis, a seconda che: i) i risultati del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8 del presente regolamento siano conformi, ii) sia stato prelevato un campione nell'ambito del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8, oppure del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 del presente regolamento, ma i risultati non siano ancora disponibili perché le analisi di laboratorio sono in corso, iii) i risultati del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 siano conformi, iv) i risultati del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8 o del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 non siano conformi. 2.   L'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5 indica nella casella J dell'esemplare di controllo T5 il proprio numero di riferimento di ufficio doganale quale indicato nell'allegato 37 quater, punto 8, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), non appena portata a termine la verifica l'ufficio doganale annota i risultati della stessa nella casella J dell'esemplare di controllo T5 precedentemente inviato, utilizzando il pertinente codice di controllo di cui al paragrafo 1, lettera c). Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), l'ufficio doganale che ha riscontrato l'irregolarità: a) acclude alla copia dell'esemplare di controllo T5 che sarà restituita all'organismo pagatore, secondo la procedura di cui all'articolo 912 quater, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, una copia della relazione di controllo di cui al paragrafo 5 del presente articolo, in cui indica le verifiche effettuate e i motivi per cui la normativa pertinente in materia di restituzioni all'esportazione potrebbe non essere stata rispettata e b) chiede all'organismo pagatore di comunicare i provvedimenti presi in seguito a questi risultati. 3.   Se le procedure di selezione applicate per i controlli dell'integrità dei sigilli di cui all'articolo 7, o per i controlli di sostituzione di cui all'articolo 8, o per i controlli di sostituzione specifici di cui all'articolo 9, e quindi la gestione dei rischi, sono ostacolate da informazioni incomplete riportate nell'esemplare di controllo T5, l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5 annota nella casella J, quale informazione supplementare, uno dei codici di controllo elencati nella parte 4 dell'allegato II bis. 4.   L'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell’esemplare di controllo T5 adotta misure che consentano di mettere a disposizione della Commissione, in qualunque momento, informazioni: a) sul numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli sull’integrità dei sigilli, di cui all’articolo 7, dei controlli di sostituzione, di cui all’articolo 8, e dei controlli di sostituzione specifici, di cui all’articolo 9; b) sul numero di controlli eseguiti sull’integrità dei sigilli, di cui all'articolo 7; c) sul numero di controlli di sostituzione eseguiti, di cui all'articolo 8; d) sul numero di controlli di sostituzione specifici eseguiti, di cui all'articolo 9. L'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell’esemplare di controllo T5 o di un documento equivalente, a seconda dei casi, conservano un duplicato o una copia del documento e lo tengono a disposizione per eventuali consultazioni. 5.   Per ogni controllo di sostituzione o controllo di sostituzione specifico, di cui agli articoli 8 e 9, il funzionario competente che li ha eseguiti redige una relazione. La relazione consente di verificare i controlli effettuati e riporta la data e il nome del funzionario doganale. Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 885/2006, le relazioni sono tenute a disposizione, per consultazione, per tre anni a decorrere dall’anno di esportazione presso l'ufficio doganale che ha effettuato il controllo o in altro luogo nello Stato membro. (*1)   GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24." (*2)   GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.»;" 3) gli allegati da III a VII sono soppressi; 4) è inserito l'allegato II bis, riportato nell'allegato I del presente regolamento.
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Esemplare di controllo T5 (Art. 1 Regolamento (UE) 2010/278) — Testo vigente | Portale Normativo