Art. 3

In vigore dal 30 mar 2010
La prima relazione sulla qualità, con i dati per l’anno di riferimento 2008, va fornita entro il 31 marzo 2011. Per Belgio, Cipro, Germania, Grecia, Lussemburgo, Malta, Romania e Regno Unito la scadenza per la trasmissione delle relazioni sulla qualità per l’anno di riferimento 2008 è prorogata di tre mesi. Le relazioni successive vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro 27 mesi dal termine del periodo di riferimento per il quale sono stati rilevati i dati.
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