Art. 2

In vigore dal 30 mar 2010
I dati e i metadati forniti per le relazioni sulla qualità vanno trasmessi o caricati in formato elettronico sul punto di accesso unico per la Commissione (Eurostat) da qualsiasi organismo designato dalle autorità nazionali. Il formato di trasmissione sarà conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat.
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