Art. 10

Obblighi di notifica

In vigore dal 22 mar 2010
Obblighi di notifica 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro 20 giorni lavorativi, in forma elettronica e in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato V del presente regolamento, eventuali adeguamenti dello sforzo di pesca massimo ammissibile ai sensi dell’articolo 16 o dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008. 2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere complementi di informazione, quali dati disaggregati riguardanti le catture di merluzzo bianco e le catture totali, i rigetti di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca, l’attrezzo e la zona per il gruppo cedente e ricevente e il metodo utilizzato per il calcolo delle CPUE.
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