Art. 10 · Obblighi di notifica

Art. 10

Obblighi di notifica

In vigore dal 22 mar 2010
Obblighi di notifica 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro 20 giorni lavorativi, in forma elettronica e in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato V del presente regolamento, eventuali adeguamenti dello sforzo di pesca massimo ammissibile ai sensi dell’articolo 16 o dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008. 2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere complementi di informazione, quali dati disaggregati riguardanti le catture di merluzzo bianco e le catture totali, i rigetti di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca, l’attrezzo e la zona per il gruppo cedente e ricevente e il metodo utilizzato per il calcolo delle CPUE.
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