Art. 9

Trasmissione di dati sulle attività di pesca

In vigore dal 10 mar 2010
Trasmissione di dati sulle attività di pesca 1.   Le informazioni che i comandanti dei pescherecci di paesi terzi sono tenuti a trasmettere alla Commissione in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 sono indicate nell’allegato III. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle navi battenti bandiera norvegese che praticano attività di pesca nella zona CIEM IIIa.
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