Art. 11
Transito nelle acque dell’UE
In vigore dal 10 mar 2010
Transito nelle acque dell’UE
I pescherecci di paesi terzi che transitano nelle acque dell’UE ma non sono autorizzati a esercitarvi attività di pesca devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti:
a)
le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;
b)
le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate a una parte della sovrastruttura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:201:oj#art-11