Art. 11

Transito nelle acque dell’UE

In vigore dal 10 mar 2010
Transito nelle acque dell’UE I pescherecci di paesi terzi che transitano nelle acque dell’UE ma non sono autorizzati a esercitarvi attività di pesca devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti: a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico; b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate a una parte della sovrastruttura.
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