Art. 2

Riesame dell'obiettivo dell'Unione

In vigore dal 10 mar 2010
Riesame dell'obiettivo dell'Unione La Commissione riesamina l'obiettivo dell'Unione tenendo conto delle informazioni raccolte per mezzo del programma di test di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento e secondo i criteri di cui all', paragrafo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 2160/2003.
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