Art. 1

Obiettivo dell'Unione

In vigore dal 10 mar 2010
Obiettivo dell'Unione 1.   Dal 1o gennaio 2010 l'obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza di Salmonella spp. nei gruppi di riproduttori della specie Gallus gallus («obiettivo dell'Unione») di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è la riduzione all'1 % della percentuale massima dei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus che risultano positivi a Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium e Salmonella virchow («sierotipi di Salmonella rilevanti»). Per gli Stati membri con meno di 100 gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus, dal 1o gennaio 2010 l'obiettivo dell'Unione è che non più di un gruppo all'anno risulti positivo ai sierotipi di Salmonella rilevanti. 2.   Il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo dell'Unione è definito nell’allegato.
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